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Nota sul possesso di repliche di armi antiche
I nostri prodotti sono da considerarsi articoli ornamentali non atti all’offendere. Sono oggetti destinati a collezionisti, rievocatori e appassionati, non hanno punta o filo e per tanto non sono in alcun modo assimilabili ad armi bianche. Le nostre riproduzioni di armi antiche e da collezione sono di libera vendita, libera detenzione ma non libero porto, tranne se espressamente autorizzati per manifestazioni storiche, ludiche, artistiche, etc.
La circolare ministeriale n°559 del 1995 decreta che è possibile la vendita e la detenzione libera (il che significa senza richiesta di porto d’armi, denuncia di possesso ecc.) di repliche d’armi di uso ornamentale. Questo permette l’acquisto delle repliche di spada, etc. ma non il porto in luoghi pubblici.
NOTA:
Vendiamo solo a maggiori di 18 anni. Il cliente sarà responsabile della veridicità dei suoi dati personali proporzionati durante la registrazione al sito prima dell’acquisto e dovrà fornirci il proprio codice fiscale al momento dell’ordine.
Per qualsiasi dubbio consultare:
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/armi/classificazione
e dal sito della Polizia di Stato:
https://www.poliziadistato.it/articolo/312/
Rispettando la normativa Europea sulle armi, sarà responsabilità dell’acquirente mettersi in regola secondo le leggi statali.
Per approfondire:
Art. 45 della legge del 18.6.1931 n ー 773 (G.U. 26.6.1940 n ー 149), approvato con R.D. 6
maggio 1940, n ー 635 (G.U. 26-6-1940, n ー 149 Suppl. ord.) che cita quanto segue:
Art. 45. Per gli effetti dell’ art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da
taglio, che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa
destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
sportivo, industriale e simili.
Nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
Affari Generali – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione II – Armi ed Esplosivi,
nr 559/C.592-10171.A(4)1, del 3 febbraio 2000 che afferma quanto segue
“Resta innanzitutto fermo che le armi bianche, essendone vietato il porto, dovranno essere private
della punta e del taglio…omissis…Tanto premesso, non ha alcun motivo d’essere la
problematica sollevata circa il tipo di porto d’arma che in tali manifestazioni dovrebbe
richiedersi, chiarito infatti che le armi bianche devono essere private della punta o del
taglio e quelle da fuoco disattivate, non dovrà richiedersi per il loro porto alcuna
autorizzazione.”
Art. 4 L. 110/1975 “Strumenti atti ad offendere”: “non sono armi, ma strumenti i coltelli di
qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette,
forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che
può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Questi
strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per
giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.”